Atti di concessione
Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della Legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Tale pubblicazione deve comprende necessariamente:
- il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, per la particolare natura della sua attività istituzionale, non pone in essere procedimenti relativi ad atti di concessione.
Nonostante l'intervenuta abrogazione di tale obbligo di pubblicazione, si riportano di seguito le informazioni relative alle tipologie di benefici economici previsti dall'art. 18 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (v. attribuzione di corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati), convertito con legge n. 134 del 7 agosto 2012, obbligo abrogato dall'art. 53, comma 1, lettera t), del Decreto Legislativo n. 33/2013, con decorrenza 20/04/2013.
Le informazioni abrogate, precedentemente previste da tale obbligo, sono riportate nelle altre sotto-sezioni di "Amministrazione Trasparente".
Data di pubblicazione: 13/02/2014, ultimo aggiornamento : 23/08/2023